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Legilazione Internazionale

Convenzione del Consiglio d’Europa sul Cybercrime

Cosa ha introdotto la Convenzione del Consiglio d’Europa sul Cybercrime.

Aspetti principali

L’ iniziativa tra le più importanti sul tema della pedo-pornografia su Internet a livello internazionale è rappresentata dalla Convenzione regionale adottata dal Consiglio d’Europa: "Convention on Cybercrime", aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 è stata sottoscritta da 34 Paesi ma ratificata solo da cinque (Albania, Croazia, Estonia, Ungheria e Lituania) ed è in vigore dal 1 luglio 2004.
La Convenzione è il primo trattato internazionale che si occupa di reati criminali commessi per mezzo una rete di computer, in particolare di reati di pedo-pornografia.

L’art.9 della Convenzione prevede che ciascuno degli Stati che aderirà alla Convenzione stessa dovrà adottare le misure per rendere delitti gravi le condotte di seguito elencate, se compiute intenzionalmente:

  1. offerta o messa a disposizione di materiale di pornografia minorile tramite un sistema informatico: secondo la Convenzione per offerta deve intendersi anche il fatto di offrire informazioni concernenti link verso siti che trattano materiale del genere;
  2. diffusione o trasmissione del materiale di pornografia minorile tramite un sistema informatico;
  3. procurarsi o procurare ad altri del materiale di pornografia infantile mediante un sistema informatico;
  4. produzione di materiale di pornografia minorile avente per scopo la sua distribuzione in un sistema informatico; e) il possesso di siffatto materiale in un sistema informatico o su un supporto di dati (floppy, CD Rom).

La Convenzione si è anche preoccupata di definire il concetto di pornografia minorile, stabilendo che deve intendersi per tale: il materiale pornografico che rappresenti in maniera visuale un minore impegnato in una esplicita attività sessuale o che rappresenti una persona che appaia essere un minore impegnato in una esplicita attività sessuale, o immagini realiste rappresentanti un minore impegnato in una esplicita attività sessuale. Secondo la Convenzione deve essere anche criminalizzato il possesso, la produzione, la distribuzione e la divulgazione di immagini realistiche (escluse quindi le semplici animazioni) che rappresentino un minore impegnato, come detto, in atteggiamenti sessuali espliciti; ciò in quanto tali tipi d’immagine possono essere utilizzati per sedurre dei minori o per incitarli a compiere o a partecipare a suddette attività. Infine la Convenzione stabilisce che il termine"minori" si riferisca a soggetti di età inferiore ai 18 anni; tuttavia, per venire incontro ai Paesi che prevedono età inferiori si è stabilito che le relative legislazioni nazionali devono prevedere in ogni caso la soglia minima dei 16 anni.

Per saperne di più leggi il testo integrale della Convenzione (in inglese).

Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini delle Nazioni Unite

Cosa ha introdotto il Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile delle Nazioni Unite.

Aspetti principali

Il Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini è costituito da un preambolo e da 17 articoli è il primo protocollo alla Convenzione di New York a entrare in vigore. Si tratta del primo trattato che affronta in modo approfondito la problematica dello sfruttamento sessuale dei bambini nelle sue forme e manifestazioni più note (vendita, prostituzione e pornografia). Nel preambolo del protocollo si ritrovano i riferimenti agli articoli più importanti della Convenzione di New York e all’impegno preso dagli Stati che l’hanno ratificata per intraprendere tutte le misure finalizzate a garantire la protezione dei bambini dalle forme di violenza e sfruttamento sessuale evidenziate nel trattato. Il campo d’azione dell’atto viene delineato attraverso l’indicazione delle forme di sfruttamento sessuale dei bambini che gli Stati membri sono tenuti a vietare: la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile. Ne segue la definizione di tali forme di sfruttamento sessuale attraverso l’individuazione degli elementi costitutivi e delle circostanze.

Per quanto riguarda il reato di pornografia infantile viene definito come "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali;"

Il testo sottolinea l’obbligo per gli Stati membri di prevedere nelle proprie leggi penali tali reati, sia per l’ipotesi di tentativo che di consumazione del reato, sia per la commissione a livello nazionale che transnazionale, sia per la commissione da parte di un singolo individuo che da parte di un gruppo organizzato, prevedendo ogni volta sanzioni appropriate che tengano conto della sua gravità.
Circa le misure che gli Stati membri devono adottare al fine di proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime dei reati previsti dal protocollo, si pone in rilievo la particolare vulnerabilità del bambino vittima e, quindi l’importanza di adottare procedure che rispondano ai suoi speciali bisogni. Italia; il 6 settembre 2000 ha firmato; il 9 maggio ha ratificato 2002.

Per saperne di più leggi il testo integrale del Protocollo Opzionale.

La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo

Cosa ha introdotto la Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite.

Aspetti principali relativi al tema dello sfruttamento sessuale dei minori.

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (20 novembre 1989) è stata sino ad oggi ratificata da 191 Stati, cioè tutti gli Stati membri dell’ONU tranne due: Stati Uniti e Somalia. Essa è diventata il testo sui diritti umani ratificato dal maggior numero di Paesi al mondo. In termini di diritti dell’Infanzia, la Convenzione rappresenta perciò il principale riferimento in ambito internazionale per la protezione e la garanzia di tali diritti. Di particolare interesse ai fini del problema relativo alla pornografia infantile appaiono gli artt. 19 e soprattutto gli artt. 34, 35 e 36. L’art.34 recita: "Gli Stati parti s’impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

L’art.35, a sua volta, recita: "Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma".

L’art. 36, infine, dispone: "Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto".

Occorre segnalare anche l’art. 39 che dimostra la responsabilità dello Stato membro nella fase del recupero del minore/vittima: "Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di se e la dignità del fanciullo". Va peraltro segnalato che la Convenzione nasce con lo scopo di creare a favore del minore uno "standard" di diritti da far valere all’interno dei vari ordinamenti giuridici al fine di realizzare una adeguata tutela dei minori a livello universale ed obbliga gli Stati membri a riferire periodicamente (ogni 5 anni) a un Comitato costituito ad hoc in merito al proprio operato al fine di dimostrare la conformità del proprio ordinamento giuridico e delle proprie politiche sociali alle norme della Convenzione stessa.

Leggi il testo integrale della Convenzione.