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Legislazione nazionale

Decreto legge sulla pedo-pornografia

Commento

Il decreto che definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio per impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, da parte del Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni vincola gli Internet Service Provider ad oscurare nel giro di 6 ore quei siti  che dovessero diffondere, distribuire o fare commercio di immagini pedo-pornografiche. Il provvedimento governativo, che fa seguito alla legge n.38 del 2006, stabilisce i tempi entro cui rendere inaccessibile un sito contenente materiale pedo-pornografico e, inoltre, assegna agli Internet Service Provider, cioè a coloro che forniscono l’accesso al web, la responsabilità di provvedere a tale operazione dotandosi di strumenti idonei. Tuttavia la chiusura di siti pedo-pornografici e il loro oscuramento rappresenta solo un primo passo nel contrasto e nella lotta alla pedo-pornografia online. Save the Children auspica che pari attenzione, sia per ciò che riguarda la legislazione che la regolamentazione e il controllo del fenomeno, sia riservata anche ad altri canali di diffusione di materiale pedo-pornografico: per esempio le chat, il file sharing o altre forme, emergenti,  di social networking come i blog. La tempestiva chiusura di un sito web è molto rilevante ai fini della tutela dei minori vittime di pedo-pornografia online. L’oscuramento del sito impedisce infatti che le immagini – testimonianza e documento dell’abuso e violenze compiuti su decine di migliaia di bambini e bambine - circolino più volte, reiterando e riproducendo la violenza e l’abuso già inflitti a quei minori. L’impossibilità di accedere a un sito con contenuti pedo-pornografici tutela inoltre i minori che navigano su Internet, evitando loro la visione di immagini inadatte alla loro età e sensibilità. A sostegno dei minori che navigano in Internet ma anche dei genitori e degli educatori, Save the Children ha realizzato la monografia “Il minore esposto alla pedo-pornografia su Internet” con, tra l’altro, un vademecum in 22 punti che offre indicazioni utili sia per prevenire l’adescamento e l’esposizione a immagini pedo-pornografiche, sia nel caso ciò sia già avvenuto.

Per saperne di più puoi leggere il testo integrale del Decreto

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38

Descrizione e commento dei punti salienti

La legge Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di Internet va ad integrare la legge 269/98. Il DDL 3503 presentato dal Ministro Prestigiacomo risponde agli obblighi di uniformità imposti agli Stati dalla Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea, del dicembre 2003. Save the Children Italia insieme al CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, ECPAT Italia, La Gabbianella, Terre des Hommes Italia e UNICEF Italia, ha ampiamente contribuito al dibattito politico e combattuto affinché tale legge rispettasse e tutelasse i diritti dei minori. Ecco le principali novità introdotte:

Per saperne di più leggi il testo integrale della legge.

LEGGE 3 agosto 1998 n. 269

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Cosa ha introdotto la Legge 3 agosto 1998 n. 269 in materia di sfruttamento sessuale di minori.

Aspetti principali

La legge 269 del 1998, in adesione alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia, ha lo scopo di proteggere l’integrità e la libertà fisica e psichica del minore. La legge è composta da 19 articoli i quali mirano a realizzare essenzialmente 5 finalità [1]]:

  1. Rafforzare la repressione penale mediante l’introduzione del codice di nuove fattispecie delittuose (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico ed iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile).
  2. Fornire alla polizia giudiziaria più efficaci strumenti processuali. Infatti, la legge amplia la gamma di reati per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e sono ammissibili le intercettazioni, oltre a prevedersi la cosiddetta audizione protetta (modalità di audizione dei testimoni minori).
  3. Attribuire alla polizia giudiziaria nuovi mezzi di contrasto nella lotta al tipo di criminalità di cui si occupa (acquisto simulato di materiale pornografico, apertura di siti INTERNET di “copertura”, ritardo dell’esecuzione di provvedimenti di arresto e sequestro, “infiltrazione” di agenti nei viaggi organizzati per il turismo sessuale).
  4. Tutelare i minori dai danni fisici e psichici connessi ai reati patiti (divieto di pubblicazione delle generalità della vittima e obbligo di accertamenti diagnostici sull’autore del reato al fine di prevenire l’insorgere di patologie sessualmente trasmissibili sulla vittima).
  5. Attribuire alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro degli Interni importanti compiti di coordinamento (stimolando anche la cooperazione internazionale e provvedendo all’istituzione di nuovi nuclei specializzati investigativi)

Per saperne di più leggi il testo integrale della legge.

LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66

Norme sulla violenza sessuale. Cosa ha introdotto la Legge 66/96 in materia di violenza sessuale a danno di minori.

Aspetti principali

In Italia, la Convenzione sui diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite, è stata ratificata con la legge n.176 del 27 maggio 1991. Ciò ha favorito una maggiore attenzione verso la tutela dei soggetti in età evolutiva.

La prima risposta significativa alla necessità di provvedimenti per contrastare il fenomeno degli abusi sessuali a danno di minori è stata la legge n.66 del 15 febbraio 1996. Prima dell’emanazione di suddetta legge che ha dettato nuove norme contro la violenza sessuale, non vi erano in pratica esempi di formale regolamentazione degli abusi sessuali a danno di minori. Questa legge nasce con lo scopo di tutelare il minore nei casi di abuso sessuale proprio a cagione della sua inesperienza, della incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente nonché a causa degli effetti particolarmente dannosi a un equilibrato e armonico processo di sviluppo umano che precoci esperienze sessuali possono provocare.

Innanzitutto, la legge n.66 ha trasformato il reato di abuso sessuale da reato contro la “moralità pubblica e il buon costume” in un reato contro la persona. In realtà il vero bene leso non è una generica moralità sessuale di cui dovrebbe essere titolare la collettività ma la singola persona, la cui sfera di libertà viene gravemente violata dai comportamenti sanzionati. Inoltre, la legge prevede una serie di aggravanti a maggior tutela dei minori: l’art. 609 – quater (introdotto dalla suddetta legge) prevede che soggiace alla pena aggravata chi, pur senza violenza e minaccia, compia atti sessuali con persone che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattoridici. È da segnalare inoltre che per realizzare una adeguata tutela del minore vittima sono state inserite dalla legge con l’art.11 alcune significative norme procedurali predisposte appositamente per garantire l’efficacia protezione della vittima.

Per saperne di più leggi il testo integrale della legge.

Note

[1] [Analisi tratta da L.Delpino, Diritto penale parte speciale, Edizioni giuridiche Simone, Napoli 2002